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STATUTO

Art. 1 - Denominazione
E’ costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con la denominazione
INSENOALLAVITA - O.N.L.U.S.
L'Associazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Scopo
L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, lo svolgimento delle attività di: assistenza sociale e sanitaria alle pazienti affette da tumore della mammella e ginecologici afferenti al day hospital oncologico S. Anna focalizzando l'attenzione sulle soluzioni atte ad accogliere e migliorare la condizione di fragilità delle pazienti in tutto il percorso diagnostico e terapeutico con particolare attenzione alla fase terminale della malattia, momento di grave difficoltà fisica, psichica e sociale per la paziente e per i suoi familiari. In tale progetto saranno coinvolti tutti gli operatori sanitari operanti nell'ambito del day hospital oncologico S. Anna al fine di ottenere quella responsabilizzazione (c.d."empowerment") prevista dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che prevedeva il superamento del solo consenso informato verso una modalità di accostarsi al malato ed a coloro che gli sono vicini al fine di incrementare la loro determinazione e capacità di autosostegno, così da meglio reagire al rischio di una sensazione di debolezza e solitudine. Nel perseguimento del proprio fine istituzionale l'Associazione avrà cura in particolare di ricercare soluzioni strutturali e organizzative idonee a favorire l'umanizzazione e la familiarità delle cure, il benessere psico-fisico delle pazienti affette da tumori ginecologici e della mammella in trattamento chemioterapico e follow - up presso il day hospital oncologico dell'Ospedale Sant'Anna di Torino, e di coloro che lavorano nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale Sant'Anna di Torino, mediante la ristrutturazione e la costante modernizzazione del reparto stesso al fine di adeguarlo agli standard qualitativi internazionali. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre: - svolgere attività di raccolta fondi, sia direttamente sia indirettamente, con qualsiasi mezzo; - promuovere e organizzare manifestazioni, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, atti a migliorare l'assistenza alla paziente oncologica; - promuovere tutte quelle iniziative atte a favorire un organico contatto tra l'Associazione, il sistema economico-industriale, culturale, mediatico, politico e sociale, sia nazionale sia internazionale, i relativi addetti ed il pubblico, anche avvalendosi di consulenze di terzi. Le consulenze potranno essere affidate solamente a persone, fisiche e/o giuridiche, con esperienza nel settore delle iniziative benefiche e sensibili al progetto dell'Associazione ed il relativo incarico potrà essere conferito solamente previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Per le iniziative di raccolta fondi affidate a consulenti esterni verrà riconosciuto un rimborso spese e un compenso correlato alla resa economica delle iniziative poste in essere. Per ogni iniziativa, l'importo massimo del compenso dovrà essere determinato e approvato dal Consiglio di Amministrazione prima dell'affidamento dell'incarico; - instaurare relazioni e collaborare con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, con istituzioni pubbliche e private, sia in Italia sia all'estero; - sostenere le attività di studio e di ricerca, sia direttamente sia attraverso l'istituzione di premi, borse di studio e contratti di ricerca; - svolgere attività di merchandising, nonché attività nel settore editoriale, multimediale ed audiovisivo; - acquistare e prendere in locazione, anche finanziaria, i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, necessari per l'espletamento della propria attività; - compiere operazioni bancarie, finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, mobiliari e immobiliari, richiedere sovvenzioni, contributi, contrarre mutui e finanziamenti in genere; - amministrare e gestire i beni a qualsiasi titolo posseduti; - svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle indicate nel presente statuto. L'esercizio di attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del predetto decreto, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

Art. 3 - Sede
L'Associazione ha sede in Torino. L'organo competente, ai sensi delle inderogabile norme di legge, potrà liberamente decidere l'apertura o la chiusura di sedi secondarie, sedi operative o sezioni, sul territorio italiano ed estero. Il Consiglio Direttivo delibera il Regolamento, in armonia con lo statuto, per la disciplina e gli aspetti organizzativi.

Art. 4 - Durata
La durata dell'associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea Straordinaria degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 5 - Associati
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le organizzazioni che ne condividano gli scopi e le finalità e siano mossi da spirito di solidarietà. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 3 (tre). L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso da parte dell'associato. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra gli associati in merito ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione. L'ammissione nell'Associazione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione, nel caso in cui non vi sia la comunicazione di un eventuale diniego motivato e pervenuto al richiedente entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data della richiesta, si intende accolta. Nella domanda di ammissione, il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e di accettarle senza riserve e condizioni. Gli associati sono tenuti a versare l'importo della quota associativa annuale, secondo quanto indicato nel Regolamento dell'Associazione. La quota associativa annuale nonché le relative modalità di versamento saranno stabilite dal Consiglio Direttivo con effetto dal 1° (primo) gennaio dell'anno successivo. E' facoltà dell'associazione istituire particolari categorie di associati.

Art. 6 - Diritti degli associati.
Gli associati partecipano a pieno titolo ed a tempo indeterminato alla vita dell'associazione e contribuiscono, ciascuno con identici diritti, a determinarne le scelte e gli orientamenti, garantendo così uniformità nei rapporti tra gli associati. Tutti gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dal presente statuto. Tutti gli associati di maggiore età, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale e hanno il diritto di voto.

Art.7 - Doveri degli associati
Il comportamento degli associati verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, dovrà essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale. E' fatto obbligo agli associati di: - versare la quota annuale per l'esercizio finanziario in corso secondo le modalità stabilite dal Regolamento; - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; - mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; - prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

Art. 8 - Recesso degli associati
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta, almeno due mesi prima del termine dell'anno, al Presidente del Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione al Consiglio stesso.

Art. 9 - Esclusione degli associati
La qualità di associato cessa, oltre che per dimissioni, nei termini sopra indicati, per espulsione che può essere decisa dal Consiglio Direttivo per: - condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell'Associazione; - indegnità morale; - grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi; - mancato versamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Regolamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ed è tenuto a versare le quote associative non versate al momento dell'esclusione. L'associato può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, o nel differente termine previsto dalle norme inderogabili di legge.

Art. 10 - Collaboratori
L'attività dell'Associazione si basa prevalentemente sul contributo di volontari. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori ed il Comitato Scientfico (se istituiti).
Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. Tutti gli organi associativi si rinnovano ogni 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Art. 12 - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento ed assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Nelle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, ogni associato di maggiore età ha diritto ad un voto. L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. L'avviso di convocazione (da inviare agli aventi diritto mediante lettera raccomandata, posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea) deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della prima convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nonché l'orario della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima. L'Assemblea può essere convocata nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia. L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché dei resoconti del Consiglio Direttivo, entro mesi 6 (sei) dalla chiusura dell'anno sociale, o nel più breve termine previsto dalle norme inderogabili di legge. L'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e dei rappresentati. Sono salve le diverse maggioranze previste dalle norme inderogabili di legge. Sono ammesse deleghe, fino ad un massimo di tre per ogni associato presente. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono essere inserite nel libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Potrà essere fornita comunicazione delle deliberazioni a tutti gli associati mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione o con altre forme di comunicazione (lettera raccomandata, posta elettronica, fax). Ogni associato ha comunque il diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese. L'Assemblea Generale ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Generale straordinaria:
- delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. Ai sensi dell'articolo 23 del Codice Civile le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

Art. 13 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea Generale ordinaria degli associati, ad eccezione dei primi che sono nominati in sede di atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati, salvo dimissioni o revoca motivata da parte dell'Assemblea degli associati prima della scadenza del mandato. In caso di dimissioni, impedimento, decesso o revoca di un componente del Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dall'Assemblea Generale ordinaria degli associati. L'Assemblea Generale ordinaria degli associati nominerà anche un Tesoriere con compiti di gestione finanziaria. La scelta del Tesoriere sarà effettuata tra i componenti del Consiglio Direttivo medesimo o tra soggetti esterni con requisiti di professionalità e onorabilità.

Art. 14 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dello stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega, in via generale o di volta in volta. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti. Il Vice Presidente non svolge attività vicaria del Presidente.

Art. 15 - Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione. In particolare il Consiglio:
- predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera circa l'acquisizione di eredità, legati e donazioni, e circa le modifiche patrimoniali dell'Associazione;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente, qualora ritenuti opportuni;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico ed il Presidente del Comitato stesso.
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Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad assicurare il ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno della seduta, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della stessa. Ciascun componente ha diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario

Art. 17 - Collegio dei Revisori
Il controllo della gestione dell'Associazione è esercitato da un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo e preventivo, redigendo appositi verbali, ed effettua le verifiche di cassa. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati dall'Assemblea Generale ordinaria degli associati. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) anni e vengono sostituiti o riconfermati dopo l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di mandato, salvo che, per impedimenti, non si debba procedere prima al rinnovo o alla sostituzione degli stessi. I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono essere uditi per il compimento di tutte le operazioni straordinarie della Associazione. Prima dell'approvazione di ogni bilancio o rendiconto annuale, devono redigere un verbale che illustri il documento proposto per l'approvazione.

Art. 18 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo tra medici ginecologi ed ostetrici, professori universitari, ricercatori, personalità eminenti nell'impegno etico-umanitario e nelle capacità programmatico-gestionali in ambito sanitario. Il Comitato Scientifico predispone progetti e iniziative, e promuove le attività dell'Associazione. Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva fornendo un parere non vincolante sui progetti dell'Associazione ed ha facoltà di operare, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con strutture ospedaliere ed enti, di qualsiasi natura, della sanità. Il Presidente del Comitato Scientifico, oltre a convocare le riunioni del Comitato, è portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Patrimonio, esercizio e bilancio
L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - dalle donazioni, dai lasciti testamentari e dalle altre erogazioni liberali; - dai beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo; - dalle somme acquisite o accantonate a qualsiasi titolo, fino a che non siano erogate. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'associazione. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione, pertanto, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione le operazioni indicate dall'articolo 10 comma 6 lettera a) b) c) d) e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici). Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo per l'esercizio in corso ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria degli associati nei termini di cui al precedente articolo 12 (dodici). I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per potere essere consultati da ogni associato.

Art. 20 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 21 - Disposizioni generali e finali
PPer tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti interni dell'Associazione, alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, a quelle in materia di Associazioni, in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), a carattere volontario.

In originale firmato:
SAVERIO DANESE Presidente
DAVINI OTTAVIO Vice Presidente
AZZALIN SIMONA CORNELIA Consigliere
VOLPE TERESA Consigliere

Come nasce
Statuto
Insenoallavita Onlus - OMS S.Anna Corso Spezia, 70 - 10126 Torino Tel 011 313.44.49 email:info@insenoallavita.it - P:IVA/C.F: 97783460013